PEC: sab-ero[at]pec.cultura.gov.it   e-mail: sab-ero[at]cultura.gov.it  tel: 051/2910601 - 051/2910602 - 051/2910603

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Archivi e documenti appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro: autorizzazione alla vendita o ad altre forme di alienazione

Gli archivi e i documenti di associazioni che agiscono nella società in quanto persone giuridiche private senza scopo di lucro, fra cui gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (ad esempio le parrocchie, gli ordini monastici o le fondazioni ONLUS), possono essere venduti solo previa autorizzazione da parte della competente Commissione regionale per il patrimonio culturale, su proposta della Soprintendenza (art. 56 comma 2 lett. b) del Codice). La richiesta di autorizzazione, presentata dal soggetto che intende alienare il bene culturale, deve indicare:

-     la destinazione d'uso in atto dell’archivio
-     il programma delle misure necessarie ad assicurare la sua conservazione
-     le modalità di fruizione pubblica della documentazione, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso

L’autorizzazione all’alienazione indicherà le prescrizioni necessarie in relazione alle misure di conservazione programmate e stabilirà le condizioni di fruizione pubblica del bene. 
Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso in massimo 60 giorni.

 

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Ultimo aggiornamento: 23/11/2023