Gli archivi e i documenti di associazioni che agiscono nella società in quanto persone giuridiche private senza scopo di lucro, fra cui gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (ad esempio le parrocchie, gli ordini monastici o le fondazioni ONLUS), possono essere venduti solo previa autorizzazione da parte della competente Commissione regionale per il patrimonio culturale, su proposta della Soprintendenza (art. 56 comma 2 lett. b) del Codice). La richiesta di autorizzazione, presentata dal soggetto che intende alienare il bene culturale, deve indicare:
- la destinazione d'uso in atto dell’archivio
- il programma delle misure necessarie ad assicurare la sua conservazione
- le modalità di fruizione pubblica della documentazione, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso
L’autorizzazione all’alienazione indicherà le prescrizioni necessarie in relazione alle misure di conservazione programmate e stabilirà le condizioni di fruizione pubblica del bene.
Il procedimento di autorizzazione deve essere concluso in massimo 60 giorni.