Termine del procedimento: 120 giorni
La dichiarazione di interesse storico e di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, attesta la sussistenza delle caratteristiche di bene culturale in un archivio, in singoli documenti, in beni librari appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese).
Essa si qualifica precisamente come: Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, per i beni archivistici (art. 10, comma 3, lettera b del Codice) e Dichiarazione di interesse culturale, o eccezionale interesse culturale, nel caso di beni librari (art. 10, comma 3, lettera c del Codice).
Per documentarsi sui beni archivistici dichiarati di interesse storico e librari dichiarati di interesse culturale, sono disponibili a livello nazionale due banche dati:
• della Direzione Generale Archivi:
Dichiarazioni di interesse storico particolarmente importante
• della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore:
Dichiarazioni di interesse culturale
La dichiarazione è emessa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente territorialmente (art.44, comma 2, lettera b del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169). Vedi Repertorio delle dichiarazioni di interesse storico della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna.
Per effetto di tale dichiarazione, gli archivi, i singoli documenti o i beni librari divengono beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice. Qualora la natura giuridica dei proprietari, siano enti o istituti pubblici, cambi in qualunque modo, ad esempio per effetto di privatizzazione, i loro archivi rimangono sottoposti a tutela senza necessità di una nuova dichiarazione d’interesse storico. Il provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale è emanato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica regionale competente e formalizza il risultato dell’attività conoscitiva svolta dalla stessa sul patrimonio.
La dichiarazione produce effetti e obblighi a carico del privato proprietario, possessore o detentore dell’archivio o dei beni librari o documentari, in quanto lo assoggetta agli obblighi connessi al regime vincolistico, in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali. In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione del bene e a provvedere alla sua inventariazione. Una copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla Soprintendenza.
Se persona privata, il proprietario, possessore o detentore dell’archivio o dei beni librari o documentari può opporsi al provvedimento entro 30 giorni dalla notifica facendo ricorso amministrativo al Ministero per motivi di legittimità e di merito, oppure in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Lo spostamento del bene culturale, il suo trasferimento ad altre persone giuridiche, lo scarto degli archivi e dei beni librari e documentari dichiarati di interesse culturale, nonché l’esecuzione di qualunque intervento su di essi, sono subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica, ai sensi dell’art. 21 del Codice. Rientrano fra tali interventi il riordinamento, l’inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale. Il privato proprietario, possessore o detentore che abbia effettuato interventi conservativi sul bene può essere ammesso a ricevere contributi statali e può anche usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Gli archivi privati dichiarati di interesse storico possono essere consultati dagli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico e bibliografico, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 127 del codice "consultazione di archivi e beni librari dichiarati".