Termini dei procedimenti: alienazione di beni archivistici 120 giorni; denuncia di trasferimento di proprietà 30 giorni; acquisto da parte dello Stato di beni archivistici 90 giorni; diritto di prelazione 60 o 180 giorni; vendita all'estero e importazione 40 o 100 giorni.
Il commercio di documenti antichi è un settore che attrae da sempre appassionati di filatelica, collezionisti di autografi e studiosi di storia. Per rispettare il diritto di tutti i cittadini alla fruizione del patrimonio culturale, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale sono chiamati a monitorare il mercato antiquario al fine di evitare che documenti tutelati dalle leggi dello Stato siano alienati in modo improprio.
Nelle alterne vicende dei secoli è infatti accaduto che archivi pubblici o di rilevante importanza storica siano stati soggetti a dispersioni, calamità o altre forme di danneggiamento, a causa delle quali alcuni documenti prodotti da Enti pubblici o di rilevante interesse storico potrebbero trovarsi oggi in disponibilità di privati cittadini. Per evitare di compiere, anche involontariamente, azioni contrarie alla legge e di incorrere in sanzioni, è quindi opportuno attenersi alle norme, rivolgendosi per chiarimenti alla Soprintendenza.
Si ricorda che le alienazioni, le convenzioni e tutti gli atti compiuti in violazione delle norme di tutela previste dal D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sono considerati giuridicamente nulli (art. 164 del Codice), inoltre sono penalmente perseguibili secondo quanto disposto dal Titolo VIII-bis del Codice penale “Dei delitti contro il patrimonio culturale” (art. 518-bis ss.).