Termine del procedimento di autorizzazione: 90 giorni
Il prestito di documenti e beni librari appartenenti alle regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, oltre ai beni appartenenti a collezioni, biblioteche di enti ecclesiastici e archivi privati che rivestono interesse storico particolarmente importante, o beni librari privati di interesse culturale, è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Ministero della cultura che agisce in via esclusiva (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, artt. 48, 66, 71, 74 e s.m.i.).
Il provvedimento autorizzativo del prestito in ambito nazionale spetta alla Soprintendenza su delega del Direttore generale per gli archivi e del Direttore generale delle biblioteche. Invece per l’autorizzazione all’uscita temporanea di beni culturali per manifestazioni, mostre ed esposizioni all’estero, è imprescindibile il riconoscimento, da parte del Ministero, dell’alto interesse culturale dell’evento e la garanzia dell’integrità e sicurezza del bene.