Termine del procedimento di autorizzazione: 60 giorni
Lo scarto bibliografico è una procedura necessaria per la corretta gestione delle raccolte, consentendo infatti, attraverso un’adeguata pianificazione e programmazione lo svecchiamento dei fondi librari e multimediali, di rispondere in modo adeguato ai bisogni dell’utenza.
Lo scarto, tuttavia, non può essere eseguito senza prendere in considerazione la salvaguardia del patrimonio bibliografico (con particolare riferimento all’editoria italiana). L’obbligo della tutela impone quindi precisi limiti alla possibilità di scarto concessa alle biblioteche che ne fanno richiesta per evitare che alcune edizioni non siano più rappresentate all’interno del sistema bibliotecario italiano, secondo una logica di conservazione diffusa che, pur privilegiando le due Biblioteche Nazionali Centrali e l’Archivio della produzione editoriale regionale, coinvolge anche le piccole biblioteche diffuse sul territorio, soprattutto nella conservazione della cosiddetta letteratura minore e/o grigia, scarsamente rappresentata sul territorio nazionale. Pertanto ai sensi dell’art 21 del D. Leg. 42/2004, lo scarto bibliografico deve sempre essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente per territorio.