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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Restauro

L'articolo 21 c. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gen. 2004, n. 42) prescrive l'autorizzazione del Soprintendente per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. 
Deve quindi essere oggetto di una preventiva autorizzazione ogni tipologia di intervento sui beni archivistici e, a seguito delle modifiche del Codice del Beni culturali intervenute con la Legge n. 125/2015, che ha ri-attribuito la competenza della tutela dei beni librari allo Stato, anche sul materiale bibliografico

Tra le attività più ricorrenti, importanti e delicate inerenti la tutela compaiono gli interventi di restauro conservativo. Così come definito dallo stesso Codice dei Beni culturali (art. 29 c. 4) per restauro si intende “l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali” . 

I restauri sono dunque interventi complessi e di tipo invasivo: la scelta di operare un restauro deve pertanto essere sempre valutata attentamente tenendo conto di numerosi fattori collaterali, quali ad esempio le condizioni generali degli ambienti di conservazione e la frequenza di consultazione del materiale che si intende sottoporre a restauro. 

In accordo con quanto stabilito dal codice dei beni culturali che all’art. 29 c. 1 chiarisce che “la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio prevenzione manutenzione e restauro” una corretta metodologia di intervento prevede che, prima del restauro, le raccolte librarie siano state correttamente catalogate e gli archivi opportunamente ordinati e inventariati, prevedendo, in entrambi i casi, una ricognizione del materiale anche dal punto di vista conservativo. Sarebbe pertanto buona norma eseguire un’accurata e periodica ricognizione del posseduto al fine di raccogliere dati precisi sullo stato di conservazione e le eventuali criticità e poter così compilare un piano di conservazione che individui le priorità di intervento sulla base di considerazioni che possono andare dalla valutazione tecnica del rischio di danneggiamento irreversibile del bene, a considerazioni di natura diversa quali la necessità di salvaguardare libri o documenti di più frequente consultazione o, all’opposto, la volontà di valorizzare, rendendolo disponibile, materiale poco noto. 

Ogni intervento di restauro si articola in diverse fasi di progettazione ed esecuzione e deve essere affidato ad un restauratore qualificato nel rispetto di quanto stabilito all’art. 29 c.6 d.lgs 42/2004 e dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  

Vedi la procedura di autorizzazione

 



Ultimo aggiornamento: 18/06/2024