PEC: sab-ero@pec.cultura.gov.it   e-mail: sab-ero@cultura.gov.it  tel: 051/2910601 - 051/2910602 - 051/2910603

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Consultazione degli archivi storici degli enti pubblici

  • Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, con particolare riferimento artt. 122-123, l’accesso alla documentazione dell'archivio storico di un ente pubblico per finalità di lettura, studio e ricerca, è consentito liberamente e gratuitamente a tutti i cittadini.
  • Nel caso in cui la documentazione richieda particolari esigenze conservative, si consiglia di far consultare delle riproduzioni.
  • Devono essere messi a disposizione degli utenti gli inventari ed altri strumenti di ricerca.
  • L'autorizzazione alla consultazione ai documenti dell'archivio storico è rilasciata e registrata dal medesimo ente pubblico che conserva l'archivio, in applicazione  della normativa vigente concernente l'accesso a documenti e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni (si veda d.lgs. 33/2013 e successive modifiche).
  • La consultazione dei documenti deve essere effettuata in locali sicuri, sotto la sorveglianza del personale addetto. Gli utenti non possono accedere ai locali adibiti al deposito della documentazione. Nessun materiale o documento può essere, anche temporaneamente, portato fuori dai locali dell'ente conservatore.
  • Ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 42/2004, e successive modifiche, i documenti sono liberamente consultabili. Fanno eccezione: i documenti dichiarati di carattere riservato, su disposizione del Ministero dell’Interno, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; i documenti contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data.Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
  • Ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 42/2004 "Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente". La riproduzione fotografica (da effettuare senza flash per i documenti deteriorati) è consentita, anche con mezzi propri o tramite fotografi incaricati dall’utente, ad eccezione della documentazione sottoposta a restrizioni nella consultazione.


Ultimo aggiornamento: 18/06/2024