PEC: sab-ero@pec.cultura.gov.it   e-mail: sab-ero@cultura.gov.it  tel: 051/2910601 - 051/2910602 - 051/2910603

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Commercio di beni librari

Termini dei procedimenti: vendita all'estero e importazione 40 o 100 giorni; alienazione di beni librari 120 giorni.

La vendita o il commercio di beni librari
, indipendentemente dalla loro età, sono attività delicate poiché possono coinvolgere anche beni culturali sottoposti a tutela. La normativa vigente infatti sottopone il commercio di tali tipologie di beni alla vigilanza delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, che possono avvalersi della collaborazione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
Per evitare di compiere, anche involontariamente, azioni contrarie alla legge e di incorrere in sanzioni, è opportuno agire con particolare cautela, attenendosi alle norme generali qui di seguito indicate e rivolgendosi, ove ci fossero dubbi, alla Soprintendenza.

Il primo aspetto da tenere presente è che, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e dell’art. 822 del Codice Civile, le raccolte librarie dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali appartengono al demanio culturale. Le raccolte nel loro complesso quindi, indipendentemente dall’anno di edizione delle singole risorse bibliografiche, sono inalienabili (artt. 53 e 54 c. 1 del Codice dei beni culturali). Ne consegue che volumi, anche recenti, e ogni altro tipo di risorsa bibliografica (manoscritti, fotografie, risorse elettroniche, audiovisivi), se presentano timbri, numeri di inventario o ogni altro segno che consenta di accertarne la provenienza da raccolte pubbliche non possono essere commercializzati. Lo stesso vale per le raccolte librarie degli altri enti pubblici, nonché degli enti morali civilmente riconosciuti (Enti ecclesiastici) e le raccolte di proprietà privata per le quali è intervenuta la notifica ai sensi dell’art. 13 del Codice dei beni culturali che sono sottoposte alla tutela prevista dallo stesso Codice.

Per evitare di compiere, anche involontariamente, azioni contrarie alla legge e di incorrere in sanzioni, è opportuno agire con particolare cautela, attenendosi alle norme generali qui di seguito indicate e rivolgendosi, ove ci fossero dubbi, alla Soprintendenza.

 

Istruzioni per gli antiquari e gli acquirenti 

Prima di acquistare sul mercato libri a stampa o manoscritti, verificare con attenzione la presenza di timbri, anche parzialmente erasi, o etichette con particolare riferimento al frontespizio e all’ultima carta, nonché a eventuali tavole e, sulla coperta, in corrispondenza del contropiatto anteriore e del dorso.
Per la vendita all’estero e l’importazione dall’estero dei beni librari è necessario ottenere il certificato di esportazione/importazione, rilasciato, su richiesta dell’interessato, dai competenti Uffici Esportazione
La richiesta deve essere presentata anche in caso di esportazione temporanea per mostre ed esposizioni all’estero.

 

Istruzioni per le biblioteche

In caso di scarto bibliografico autorizzato ai sensi dell’art. 21 del Codice dei beni culturali (vedi procedura) o di autorizzazione ad alienare ai sensi dell’art. 56 c. 1 lettera b e c. 2 lettera a (vedi procedura) è compito delle biblioteche che hanno ottenuto l’autorizzazione: 
1) Conservare, agli atti, copia della nota ricevuta dalla Soprintendenza unitamente all’elenco delle risorse bibliografiche oggetto della specifica autorizzazione.
2) Eliminare, prima della vendita, timbri, ex libris e etichette biblioteconomiche o, in alternativa, apporre sui volumi in vendita un timbro con la dicitura “Annullato autorizzazione del … prot. n.”. Il timbro deve essere apposto oltre che sul frontespizio su almeno un’altra pagina a scelta della biblioteca.

 

 

 

 



Ultimo aggiornamento: 18/06/2024