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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Alienazione di beni librari - ex artt. 54, 56 e 59

Procedura di alienazione

La procedura di scarto bibliografico prevista dall’art. 21 del Codice dei beni culturali è consentita, a seguito di autorizzazione, solo ed esclusivamente per le risorse bibliografiche che abbiano un’età inferiore ai 70 anni (considerando l’anno di edizione o produzione). Nel caso in cui la biblioteca abbia necessità di eliminare dalle proprie raccolte altra documentazione con data di edizione precedente ai 70 anni previsti dalla legge deve seguire la seguente procedura distinta in base alla natura giuridica della raccolta.

 

Biblioteche pubbliche di ente territoriale

Nel caso in cui la raccolta bibliografica appartenga al demanio culturale, la biblioteca può chiedere la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali. Tale richiesta viene indirizzata alla Soprintendenza ed è corredata dall'elenco dei volumi oggetto della verifica. Se, a seguito di un sopralluogo, la verifica dell’interesse ha esito negativo, i beni vengono sdemanializzati e/o possono essere inviati al macero, donati o alienati (dopo aver provveduto ad eliminare ogni segno di appartenenza). In caso contrario i volumi dovranno essere conservati dalla biblioteca e non potranno, in alcun modo, essere distrutti o alienati.

 

Biblioteche di ente pubblico non territoriale o appartenente a persona giuridica privata senza fini di lucro

Nel caso in cui la raccolta bibliografica appartenga al patrimonio indisponibile dello stato (ENTI PUBBLICI) o sia individuata come bene culturale ope legis (PERSONA GIURIDICA PRIVATA SENZA FINI DI LUCRO) la procedura prevede ugualmente, ai sensi dell’art. 12, la richiesta di verifica dell’interesse culturale, tuttavia: 
a)    se la verifica ha esito negativo, i beni così individuati non sono più sottoposti al regime giuridico previsto dal Codice (in quanto non sono stati riconosciuti come beni culturali)
b)    se la verifica ha esito positivo, la distruzione dei beni non è ammessa ma ne è ammessa l’alienazione, ai sensi dell’art. 56 del Codice, purché non ne pregiudichi la conservazione e la fruizione. La richiesta di alienazione, che viene valutata dalla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale presso il Segretariato Regionale, deve contenere: 

•    le indicazione della destinazione d'uso in atto; 
•    il programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; 
•    le modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
L’autorizzazione rilasciata: 
•    detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
•    stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; 

 

Biblioteche private notificate ai sensi dell'art.13 del Codice dei beni culturali

In questo caso i beni già oggetto di dichiarazione di interesse culturale, sono sottoposti alla normativa del Codice dei beni culturali e non possono essere in alcun modo distrutti dispersi o, nel caso di intere raccolte librarie, smembrati. Possono tuttavia essere alienati e tale alienazione deve essere preceduta da una preventiva comunicazione alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 59 del Codice, che contenga i seguenti elementi: 
•    i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; 
•    i dati identificativi dei beni; 
•    l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
•    l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; 
•    l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. 
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise.

 

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Ultimo aggiornamento: 23/11/2023