PEC: sab-ero[at]pec.cultura.gov.it   e-mail: sab-ero[at]cultura.gov.it  tel: 051/2910601 - 051/2910602 - 051/2910603

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Consultazione dello Stato civile italiano

Riguardo all'accesso alla documentazione dell’archivio di stato civile conservato dai Comuni, si specifica che il comma 1 dell’art. 37 del DPR 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, pubblicato in GU n.132 del 8-6-1989), pone il divieto di accesso degli estranei all’ufficio anagrafe e stato civile, escludendo la possibilità di consultare direttamente la documentazione in esso contenuta. Tale disposizione risulta confermata anche in vigenza del diritto alla consultabilità dei documenti anteriori all’ultimo settantennio sancito dalla legislazione archivistica agli artt. 122-127, Capo III Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza, del D.Lgs. 42 del 2004. Anche la circolare del Ministero dell’Interno, Ispettorato Centrale Archivi, n. 2135 del 30 ottobre 1996, emessa in seguito ad un quesito posto dalla Sovrintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, specifica che gli atti di stato civile ed anagrafici “sono implicitamente soggetti a secretazione perenne” nei confronti di chi non abbia titolo. La circolare prevede che “un discorso diverso va fatto, invece, per le persone contemplate nella suddetta documentazione o, se non più in vita, per i loro discendenti, ascendenti e collaterali, per i quali automaticamente cade la tutela della riservatezza […]. Essi, pertanto, […] nel rispetto sempre della riservatezza delle altre persone estranee menzionate nei registri in questione, possono ottenere certificazione integrale di quei documenti, anche previa visualizzazione della parte degli atti che li riguardano”. Ne deriva che quanto previsto dai citati artt. 122-127, non può essere invocato quale legittimazione alla consultazione diretta integrale di registri e atti di stato civile.Ultimamente è stata emanata in materia la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 66 del 5 maggio 2023. Sul tema, si veda anche l'articolo Elio Lodolini, La consultabilità dei documenti: un valore assoluto (inesistenza di una “secretazione perenne”), pubblicato in Archivi, VI-n.1 (gennaio-giugno 2011), pp. 17-21.



Ultimo aggiornamento: 17/04/2024