Lo Stato protegge i beni archivistici con diverse gradazioni di azioni. Secondo le leggi infatti:
- è vietata l’alienazione degli archivi e dei documenti appartenenti ad Enti pubblici
- è soggetta ad autorizzazione l’alienazione degli archivi e dei documenti:
- di persone giuridiche private senza scopo di lucro
- dichiarati dalla Soprintendenza di interesse storico particolarmente importante
Divieto di vendita o di altre forme di alienazione di documenti pubblici
Il Codice civile, artt. 822-824, afferma che gli archivi e le biblioteche dello Stato, delle Regioni e degli Enti pubblici territoriali sono parte del demanio pubblico, al pari delle strade, degli acquedotti, degli immobili di interesse culturale pubblici. Per questo motivo, in base all’art. 53 del D.Lgs. 42/2004, è vietata la vendita o il commercio di documenti di natura pubblica, ovvero di quei documenti indirizzati ad un Ente pubblico, o di cui lo stesso abbia acquisito, a qualunque titolo, la proprietà, a prescindere dall’epoca in cui l’Ente abbia esercitato la propria funzione e indipendentemente dal contenuto delle carte... [continua]
Archivi e documenti appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro: autorizzazione alla vendita o ad altre forme di alienazione
Gli archivi e i documenti di associazioni che agiscono nella società in quanto persone giuridiche private senza scopo di lucro, fra cui gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (ad esempio le parrocchie, gli ordini monastici o le fondazioni ONLUS), possono essere venduti solo previa autorizzazione da parte della competente Commissione regionale per il patrimonio culturale, su proposta della Soprintendenza (art. 56 comma 2 lett. b) del Codice)... [continua]
Archivi e documenti dichiarati di interesse storico: denuncia di vendita o di altre forme di alienazione
Lo Stato protegge e vigila sui documenti e archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza, obbligando i loro proprietari a denunciarne alla Soprintendenza il passaggio di proprietà a terzi entro 30 giorni dal trasferimento della titolarità... [continua]
Denuncia di vendita forzata, vendita fallimentare, eredità
Anche nei casi di vendita forzata, vendita fallimentare, eredità di beni archivistici dichiarati di interesse storico particolarmente importante, l’acquirente o l’erede sono obbligati a presentare alla Soprintendenza una denuncia di acquisizione.
Denuncia di donazione
Allo stesso obbligo di denuncia del paragrafo precedente è soggetto anche chi aliena a titolo gratuito archivi e documenti tutelati o dichiarati di interesse storico particolarmente importante, o ne cede in qualunque modo la detenzione.
Divieto di smembramento
Il D.Lgs. 42/2004 vieta categoricamente di separare singoli documenti o gruppi di documenti dagli archivi tutelati ope legis o dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per alienarli in separata sede (art. 20 comma 2 del Codice).
Archivi e documenti dichiarati di interesse storico particolarmente importante. Prelazione pubblica
In ragione della loro rilevanza per la pubblica fruizione, i documenti e gli archivi di persone giuridiche private senza scopo di lucro, nonché gli archivi e i documenti dichiarati di interesse culturale, qualora alienati a titolo oneroso o conferiti in società, sono soggetti alla prelazione da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti pubblici territoriali, come specificato agli artt. 60 e 61 del D. Lgs. 42/2004.