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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Le dichiarazioni dei beni librari

Gli anni della competenza Statale (1902 – 1972)

Il procedimento della verifica e dichiarazione dell’interesse culturale dei beni librari di proprietà privata trae le sue origini da una serie di leggi e regi decreti inerenti i diversi aspetti della tutela che finirono per attribuire alle biblioteche governative numerose competenze in materia. In particolare si fa riferimento alla Legge del 12 giugno 1902, n. 185 con la quale venivano istituiti, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, degli specifici elenchi di monumenti e di "oggetti d'arte e d'antichità" di proprietà di enti o di privati che avrebbero dovuto subire delle limitazioni per la vendita e l'esportazione (tra tali oggetti, infatti,  erano enumerati "i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e le incisioni rare e di pregio" art. 32)  e al  successivo Regio Decreto 27 agosto 1905, n. 498 che attribuisce proprio alle biblioteche governative le funzioni di ufficio esportazione per il controllo del mercato antiquario  cui seguono, sullo stesso tenore, la  Legge 30 giugno 1909, n. 364, intestata al ministro Rosadi, e il relativo Regio Decreto 30 gennaio  1913, n. 363, che preciserà che le norme si applicavano a «manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno [...] sia interno (valore storico…), per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature eccetera) quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche, a colori ecc.)» nonché a «incunabuli, edizioni di stampatori celebri, libri rari e incisioni rare»., estendendo quindi a queste categorie di beni la possibilità di notifica e le conseguenti norme sull'obbligo di denuncia dei passaggi di proprietà e di possesso, di facoltà di prelazione da parte dello Stato e i divieti di esportazione e di acquisto coattivo in caso di esportazione stessa.
Qualche anno più tardi il Regio Decreto del 2 ottobre 1919, n. 2074, istituisce dodici Soprintendenze Bibliografiche con compiti specifici di tutela. La nascita dei nuovi uffici, tuttavia, non deve trarre in inganno dal momento che, ai nuovi istituti, non veniva assegnato personale dedicato e le funzioni di soprintendente venivano assolte dai Direttori delle biblioteche statali a ciò incaricati. Restano dunque sempre le biblioteche governative, con le loro croniche mancanze di personale, ad esercitare tutte le funzioni amministrative che scaturiscono dall’azione di tutela del materiale bibliografico e questo anche quando il Regio Decreto 11 aprile 1935, n. 575, provvide ad un rilevante riordino innalzando il numero delle Soprintendenze Bibliografiche da dodici a quindici sulla base di aggregazioni provinciali. In particolare sul territorio regionale dell’Emilia Romagna ne furono create due: la prima con sede presso la Biblioteca Estense di Modena per le province di Modena, Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e una seconda presso la Biblioteca Universitaria di Bologna per le province di Bologna, Ancona, Ascoli, Forlì, Macerata, Pesaro e Ravenna. Ed è a queste neonate Soprintendenze Bibliografiche, con competenze territoriali e incardinate di fatto all’interno delle biblioteche governative, che venne attribuita la competenza specifica di emettere le dichiarazioni dei beni meritevoli di tutela  a seguito della emanazione della ben nota legge 1089 del 1939, cosiddetta legge Bottai, che aveva aggiunto ai beni meritevoli di tutela anche  «autografi, carteggi e documenti notevoli» e «collezioni […] che rivestano come complesso un eccezionale interesse».
Titolari, dunque, del procedimento amministrativo di dichiarazione di interesse culturale rimasero queste quindici Soprintendenze statali fino all’attuazione del titolo V della Costituzione e alla nascita delle Regioni che portò ad un radicale cambiamento in materia di tutela bibliografica.

Gli anni della competenza regionale (1972 – 2015)

Con Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, attuativo della delega in merito contenuta nella legge finanziaria del 1970, fu infatti disposto:
1) che «le soprintendenze ai beni librari [venissero] trasferite alle Regioni a statuto ordinario nel cui territorio [avevano] sede» (art. 8);
2) che, contestualmente, venissero trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato (art. 7),
3) le funzioni amministrative di tutela, «che (residuavano) alla competenza (normativa) statale», venivano dettagliatamente enumerate e delegate alle Regioni (Art. 9) e, tra esse, vengono indicate le notificazioni di importante interesse artistico o storico che, da questo momento, quindi diventano di competenza regionale.
Nel 1972 vennero dunque  delegate alle Regioni, appena istituite, le funzioni amministrative di tutela dei beni librari, trasferendo loro il personale e gli archivi delle Soprintendenze Bibliografiche statali: lo Stato manteneva però, oltre alle competenze in materia di atti di indirizzo, alcune competenze specifiche tra cui la facoltà di procedere a notificazioni di importante interesse artistico o storico delle raccolte, mentre veniva delegato alle Regioni, assieme al controllo antiquario e alla gestione degli uffici esportazione, la possibilità di emettere dichiarazioni per i singoli pezzi oggetto di tutela .
L’emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004, anche a seguito di sofferte trattative tra Ministero e Regioni, segna una tappa importante nella visione e gestione del patrimonio culturale italiano. In particolare, per quanto attiene alla tutela dei beni librari, viene riconfermata la delega alle Regioni con la specificazione sia delle tipologie dei materiali inclusi: manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, sia della proprietà, che include tutti i beni non appartenenti allo Stato (art. 5 comma 2). Rispetto al passato le competenze regionali si ampliavano quindi alle biblioteche ecclesiastiche, delle università e di altri enti pubblici diversi dallo Stato e veniva introdotta la facoltà di dichiarare di interesse culturale intere raccolte e non più solo singoli beni; era prevista anche la possibilità di estendere le competenze a carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole e altro materiale audiovisivo mediante specifici accordi (art. 5, comma 3).

Il ritorno allo Stato (2015)

Nel corso dell’anno 2015 un emendamento intervenuto in sede di conversione del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, riportava allo Stato le funzioni di tutela dei beni librari (L. 6 agosto 2015, n. 125). Da tale provvedimento sono rimaste escluse le Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige, con le province autonome di Trento e Bolzano), nelle quali permane la competenza regionale. In ogni caso a tutte le Regioni vengono mantenute le competenze di valorizzazione e promozione sulle biblioteche non statali già previste dalle leggi degli anni '70.
Al fine di rendere operativo quanto previsto dalle nuove norme la DG Biblioteche ha provveduto a siglare due accordi. Il primo è l’Accordo di collaborazione tra DG Biblioteche e DG Belle Arti e Paesaggio (ora DG Archeologia, Belle arti e Paesaggio), 20.10.2015 per le procedure inerenti l’ufficio esportazione e il mercato antiquario, il secondo è l’Accordo di collaborazione tra DG Biblioteche e DG Archivi, 26.10.2015.
In quest’ultimo si legge:
Art. 2 ‒ La DG Biblioteche si avvale delle Soprintendenze Archivistiche competenti per territorio per: accertamento e dichiarazione di interesse culturale di beni bibliografici […]
Art. 3 ‒ Le attività sono svolte dalle Soprintendenze Archivistiche con la collaborazione di bibliotecari esperti. Gli Atti conclusivi sono sottoscritti dalla DG Biblioteche, che deve fornire indicazioni e direttive necessarie per la definizione delle procedure.

Nella complessa fase di prima attuazione di questi provvedimenti, per tutti gli atti amministrativi di tutela, ivi comprese le dichiarazioni di interesse culturale, fu previsto che le Soprintendenze archivistiche si avvalessero della consulenza dei bibliotecari statali presso una delle 46 biblioteche sul territorio nazionale, mentre la definitiva emanazione dell’atto rimaneva in capo alla DG Biblioteche.
In seguito ai suddetti accordi, volti a fronteggiare una situazione di passaggio, con D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, art. 5 sono state costituite, in tutte le Regioni, ad eccezione di quelle a statuto speciale, le attuali Soprintendenze archivistiche e bibliografiche che, pur essendo emanazioni della DG Archivi, rispondono funzionalmente, per le competenze sui beni librari, alla DG Biblioteche e diritto d’autore.Dal 15 ottobre 2016 la DG Biblioteche ha delegato le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche all’espletamento dell’intero procedimento amministrativo di dichiarazione di interesse culturale dei beni librari, dalla fase istruttoria fino all’emanazione dell’atto autorizzativo.

Le dichiarazioni in cifre 2016-2023 (file pdf - 37 KB)

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Ultimo aggiornamento: 18/06/2024