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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna

Le dichiarazioni dei beni archivistici dal 1963

 

Nel 1963, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa sugli archivi, le dichiarazioni emesse dalla Soprintendenza bolognese, con i poteri conferitile dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, erano in totale 72 cui deve essere aggiunto il ricordato rinnovo dell'archivio Barattieri di S. Pietro già dichiarato dalla Soprintendenza bibliografica per il Piemonte. Il DPR 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato, intese, fra l'altro, rafforzare la tutela degli archivi non statali, inclusi quelli privati, sia con la costituzione di una Soprintendenza archivistica per regione, sia attraverso una più chiara formulazione del dettato normativo che riducesse incertezze ed ambiguità della legge del 1939. Per quanto concerne gli archivi privati, l'art. 36 stabiliva che “è compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati”. L'articolo 38 fissava poi gli obblighi di fare e i divieti che i privati erano tenuti a rispettare. L'articolo 73 del DPR abrogò la legge 2006/1939, senza nulla disporre in merito alle dichiarazioni di interesse particolarmente importante emesse ai sensi di quella legge. In conseguenza di ciò, la Direzione generale degli Archivi di Stato del Ministero dell'interno, con circolare n. 42/63 del 4 dicembre 1963 dispose “il rinnovo delle notifiche di dichiarazione di notevole interesse storico ai privati proprietari, possessori o detentori di archivi che, a suo tempo, [erano stati] di notificazione della dichiarazione di particolare importanza, ai sensi della legge 22 dicembre 1939, n. 2006”. Perciò, nel corso del 1964, la neo-costituita Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna provvide ad emanare i provvedimenti indicati nella circolare, che più che rinnovi di notifica si configuravano come rinnovi di dichiarazione, ai sensi delle nuove disposizioni legislative che modificavano, in parte aggravandoli, gli obblighi di fare e i divieti in capo ai proprietari, possessori o detentori di archivi. Furono di conseguenza emanate e notificate 56 dichiarazioni di notevole interesse storico. Restarono esclusi dai rinnovi quei complessi documentari che nel frattempo erano stati donati o depositati presso gli Archivi di Stato (10) oppure quelli di cui era stata constata la natura demaniale (1) o su cui gravava incertezza sulla effettiva natura giuridica pubblica o privata dei possessori (6 consorzi di bonifica).

La normativa approvata in anni più recenti e segnatamente il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio, non hanno apportato significative modifiche alla natura dell'atto, tanto che può essere tracciata una linea di netta continuità fra le dichiarazioni emanate ai sensi del DPR 1409 del 1963 e quelle emesse ai sensi dei due successivi provvedimenti, entrambi i quali, rispettivamente all'art. 13, comma 3 e all'art. 128, comma 2, hanno provveduto a stabilire la perdurante efficacia delle dichiarazioni adottate e notificate ai sensi dell'art. 36 di quel DPR.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in ossequio alla legge 241/1990, ha provveduto anche, negli articoli 14 e 15, a dettare esplicite norme relative allo svolgimento del procedimento di dichiarazione e di successiva notifica, a tutela dei soggetti coinvolti. Esso, inoltre, prevedendo all'art. 128, comma 3, il rinnovo del procedimento di dichiarazione "in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati”, ha posto su un piano di maggior chiarezza la distinzione fra rinnovo di dichiarazione - che, ad esempio nel caso di archivi, può effettuarsi per estendere il vincolo alla documentazione prodotta od acquisita in tempi successivi alla prima dichiarazione – e cosiddetto rinnovo di notifica ovverosia notifica agli eredi o ai nuovi proprietari degli obblighi che gravano sull'archivio dichiarato, evitando con ciò una certa sovrapposizione fra i due atti, molto frequente in passato, almeno nella prassi della Soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna.

Rilevante, è stata, invece, dal punto di vista della prassi amministrativa l'attribuzione del potere di emanazione della dichiarazione, su proposta e istruttoria del Soprintendente, al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, prevista dal DPR 26 novembre 2007, n. 233. Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, così come modificato dal DPR, 2 luglio 2009, n. 91, art. 14, comma 3, lettera a). Fra il 2010 e il 2014, con tale procedura sono state emanate da parte del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna 47 dichiarazioni di interesse storico particolarmente importante. Essa è stata modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (…), che ha restituito al Soprintendente archivistico il potere di emettere la dichiarazione.

Più significativi dell'evoluzione normativa sono stati, nei cinquant'anni successivi alla legge del 1963, i mutamenti registratisi nella tipologia degli archivi oggetto dei provvedimenti di dichiarazione. Alla larga preponderanza, fra gli anni Cinquanta e Settanta, degli archivi gentilizi, appartenenti a famiglie di nobili origini, proprietarie di patrimoni archivistici risalenti ai secoli dell'età moderna (ca. 70%), si è venuta via via sostituendo una sempre maggiore attenzione ad archivi di età più recente ed espressione di un insieme più ampio di soggetti individuali e collettivi, con un andamento che lascia talvolta intravedere ben definiti indirizzi di politica della tutela, determinati dall'esigenza di salvaguardare specifiche tipologie di archivi, secondo linee tracciate vuoi dagli organi centrali dell'Amministrazione archivistica che dalla stessa Soprintendenza sulla base di valutazioni formulate a livello locale. Così, a partire dagli anni Ottanta e soprattutto dai Novanta, è stato emesso un numero crescente di dichiarazioni che hanno avuto ad oggetto gli archivi degli Istituti storici della Resistenza (sei fra il 1980 e il 2000 e due nel 2014) e quelli di istituzioni culturali di varia natura e orientamento (cinque tra il 1991 e il 2009 e tredici fra il 2010 e il 2014), mentre, sempre negli anni Novanta, a seguito della crisi e del progressivo dissolversi dei partiti della cosiddetta Prima repubblica, si è sviluppata una particolare attenzione agli archivi delle loro strutture provinciali e locali (sei nel solo 1994, undici fra il 1995 e il 2002). Più recentemente ha preso avvio una politica di tutela di archivi di sindacati (una decina a partire dagli anni Novanta) nonché di associazioni e movimenti della società civile, in particolare femminili (una decina in totale a partire dal 2010) e si è rafforzata quella nei confronti di archivi di enti economici e d'impresa (più di venti a partire dagli anni Ottanta di contro a soli quattro nei precedenti quarant'anni). Costante, dopo gli anni Ottanta, è stato il numero degli archivi di persona dichiarati che ha interessato personalità della politica, della cultura e dell'arte (otto nel primo quarantennio, dieci a decennio per i successivi quarant'anni, nove nel quinquennio 2009-2014) e, più recentemente, delle professioni, con particolare attenzione ad architetti e ingegneri (cinque nello stesso quinquennio).
Inoltre sulla base della circolare n. 13/2019 DG-ABAP, Atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n.44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio, si è notevolmente accresciuto il numero delle dichiarazioni relative a piccoli nuclei documentari o a singoli documenti, ritenuti meritevoli di tutela, non solo per il proprio valore storico, ma anche perché in genere esito della pregressa dispersione di complessi archivistici organici (circa il 70% delle dichiarazioni emanate dal 2019 al 2023).

Anche la forma e, soprattutto, il contenuto dell'atto di dichiarazione sono venuti via modificandosi nel corso dei decenni, passando da una stringata identificazione del bene ad una sua sempre più accurata descrizione. Mentre nei primi tempi ci si limitava spesso a indicare l'archivio soltanto con una denominazione attribuita sovente sulla base del nome del proprietario/detentore, cui potevano aggiungersi talvolta le date estreme ed una approssimativa consistenza, in anni più recenti, la relazione tecnica elaborata dai funzionari della Soprintendenza e allegata al Decreto di dichiarazione ha assunto non di rado le forme di un inventario sommario o di un elenco delle serie, con precisa indicazione della consistenza quantitativa e cronologica della documentazione, accompagnati da una illustrazione delle vicende dalla sedimentazione e conservazione, nonché da una sintetica storia dei soggetti produttori e conservatori.

Le dichiarazioni in cifre 1964-2023 (file pdf - 73 KB)

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Ultimo aggiornamento: 16/01/2024